Statuto della Fondazione Terre Medicee
Art.1
Costituzione e denominazione
È costituita una Fondazione denominata “Terre Medicee”. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Art.2
Scopi e operatività
La Fondazione ha sede nel Comune di Seravezza, presso il Palazzo Mediceo. La Fondazione svolge la propria attività, oltre che nel Comune dove ha sede, nell’ambito della Regione Toscana.
Art.3
Finalità
La Fondazione:
1)-promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e dell’arte, creando le condizioni per la conoscenza e la diffusione della storia e del paesaggio del territorio;
2)-opera altresì per il recupero della “memoria” delle sue origini, memoria scritta da grandi protagonisti e da intelligenti artigiani nel campo dell’arte e del lavoro.
3)-programma e sostiene le attività e le iniziative dell’Area medicea di Seravezza, favorendo la crescita culturale della Comunità, nel recupero della memoria e delle sue origini.
4)-in particolare progetta, organizza e realizza:
spettacoli ,concerti, teatro e altro attinente;
corsi di formazione professionale, soprattutto legati alla lavorazione artistica del marmo;
convegni di studi e produzioni editoriali a stampa e audiovisive, tese alla valorizzazione dell’area del lapideo;
la fondazione ricerca, studia, raccoglie e organizza in forma espositiva e museale materiali e reperti nel campo delle tradizioni popolari.
Art.4
Attività istituzionali
La fondazione intende conservare, potenziare e valorizzare il complesso storico-culturale e paesaggistico, con manifestazioni di rilievo locale, regionale e nazionale per produrre azioni di promozione e marketing territoriale.
Art.5
Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l’altro:
stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, fra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui; l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali,
amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima;
stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle attività istituzionali.
Art.6
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
dai beni mobili o immobili che pervengano a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquisiti,
dalle elargizioni fatte da Enti o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
dalla parte di vendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o pubblici.
Art.7
Fondo di gestione
Il fondo di gestione è costituito:
dalle vendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
da eventuali altri contributi attribuiti da Stato, Enti territoriali e enti Pubblici;
dai contributi in qualsiasi forma concessi dai fondatori o dai partecipanti;
dai ricavi delle attività istituzionali,accessorie, strumentali e connesse.
Le vendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il suo funzionamento e per la realizzazione dei propri scopi istituzionali.
Art.8
Piani , programmi e esercizio finanziario
La Fondazione esercita la propria attività sulla base di una pianificazione pluriennale, articolata su programmi annuali. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Entro il mese di dicembre la Fondazione approva il programma annuale e il relativo bilancio preventivo, adeguando il programma pluriennale con relativi preventivi. Entro il 30 aprile la Fondazione approva il bilancio consuntivo e la relazione morale sull’attività svolta nell’anno precedente.
Art.9
Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in Socio Fondatore, Soci Istituzionali, Soci Partecipanti.
Socio Fondatore è il Comune di Seravezza.
Soci Istituzionali sono la Provincia di Lucca, ed altri enti: Amministrazioni Pubbliche, istituzioni culturali, fondazioni, Università, persone giuridiche pubbliche o private, senza fine di lucro che, impegnandosi a rispettare le norme del presente statuto contribuiscono su base pluriennale al fondo di dotazione e al fondo di gestione.
Possono ottenere la qualifica di Soci Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, singole o associate e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di Socio Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita. Allo scadere di tale periodo i membri degli organi della Fondazione, nominati in ragione della qualifica di Soci Partecipanti decadono.
Art.10
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
Art.11
Presidente
Il Presidente della Fondazione è il Sindaco di Seravezza, che svolge le seguenti funzioni:
a)-presiede il Consiglio di Amministrazione, ha legale rappresentanza di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.
Può delegare singoli compiti al Vicepresidente.
b)-cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della fondazione.
I caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente può adottare ogni provvedimento opportuno in caso d’urgenza, con l’obbligo di portarlo a ratifica al Consiglio nella riunione immediatamente successiva al provvedimento preso.
Art.12
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da 5 a 9.
La sua composizione è la seguente
Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione.
I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del quinquennio.
Il Consiglio di Amministrazione svolge tutte le funzioni necessarie per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al trimestre ed è convocato mediante avviso, fax o posta elettronica, con l’indicazione dell’ordine del giorno, almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un anticipo di 24 ore, anche telefonicamente.
Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Resta in carica per cinque anni, e comunque cessa il suo mandato con la scadenza di quello del Sindaco.
Art.13
Direttore Generale
Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione, su indicazione del Presidente della Fondazione, e ne stabilisce l’ indennità.
Rimane in carica cinque anni e cessa dalla sua carica contestualmente a quella dell’Organo che lo ha nominato.
Può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e/o per il venir meno del rapporto fiduciario che lo lega al soggetto che lo ha nominato.
Il Direttore:
Art. 14
Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili.
È organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Resta in carica cinque anni, decade contestualmente all‘organo che lo ha nominato e può essere riconfermato.
Può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art.15
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nell’atto costitutivo e nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.